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Politica di sicurezza dei dati personali

Secondo le disposizioni della legge n. 677/2001 per la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, VOLO RENT A CAR elabora i dati personali, nel rispetto dei principi di seguito indicati, per scopi legittimi. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con mezzi misti (manuali e automatici), nel rispetto dei requisiti legali e alle condizioni che garantiscono la sicurezza, la riservatezza e il rispetto dei diritti degli interessati.

EXTRA dalla legge n. 677/2001, a tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 790 del 12 dicembre 2001); modificato e integrato dalla legge n. 102/2005 del 3 maggio 2005 (M.Of., parte I n. 391 del 09 maggio 2005)

Capitolo IV
I diritti dell'interessato nel contesto del trattamento dei dati personali

Informare l'interessato
Articolo 12
(1) Nel caso in cui i dati personali siano ottenuti direttamente dall'interessato, l'operatore è tenuto a fornire all'interessato almeno le seguenti informazioni, a meno che questa persona non possieda già le rispettive informazioni:
a) l'identità dell'operatore e del suo rappresentante, se del caso;
b) lo scopo per il quale viene effettuato il trattamento dei dati;
c) informazioni aggiuntive, quali: i destinatari o le categorie di destinatari dei dati; se la fornitura di tutti i dati richiesti è obbligatoria e le conseguenze del rifiuto di fornirli; l'esistenza dei diritti previsti dalla presente legge per l'interessato, in particolare del diritto di accesso, di intervento sui dati e di opposizione, nonché le condizioni alle quali possono essere esercitati;
d) qualsiasi altra informazione la cui disposizione sia richiesta dalla disposizione dell'autorità di controllo, tenendo conto della specificità del trattamento.

(2) Nel caso in cui i dati non siano ottenuti direttamente dall'interessato, l'operatore è tenuto a fornire all'interessato, al momento della raccolta dei dati o, se si intende che siano divulgati a terzi, al più tardi fino al momento della prima divulgazione. almeno le seguenti informazioni, a meno che l'interessato non possieda già le rispettive informazioni:
a) l'identità dell'operatore e del suo rappresentante, se del caso;
b) lo scopo per il quale viene effettuato il trattamento dei dati;
c) informazioni aggiuntive, quali: le categorie di dati in questione, i destinatari o le categorie di destinatari dei dati, l'esistenza dei diritti previsti dalla presente legge per l'interessato, in particolare il diritto di accesso, l'intervento sui dati e l'opposizione, nonché le condizioni alle quali possono essere esercitati;
d) qualsiasi altra informazione la cui disposizione sia richiesta dalla disposizione dell'autorità di controllo, tenendo conto della specificità del trattamento.

(3) Le disposizioni del par. (2) non si applica quando il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente a fini giornalistici, letterari o artistici, se la loro applicazione fornirebbe indicazioni sulle fonti di informazione.

(4) Le disposizioni del par. (2) non si applica se il trattamento dei dati è effettuato a fini di ricerca statistica, storica o scientifica o in qualsiasi altra situazione in cui la fornitura di tali informazioni si rivela impossibile o comporterebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al legittimo interesse che potrebbe essere danneggiato, nonché in situazioni in cui la registrazione o la divulgazione di dati è espressamente prevista dalla legge.

Il diritto di accesso ai dati
Articolo 13
(1) Qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere dall'operatore, su richiesta e gratuitamente per una richiesta all'anno, la conferma del fatto che i dati che lo riguardano sono o non sono da lui trattati. L'operatore è tenuto, nella situazione in cui tratta i dati personali relativi al richiedente, a comunicarli, unitamente alla conferma, almeno quanto segue:
a) informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati previste e ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati sono comunicati;
b) la comunicazione in forma intelligibile dei dati oggetto del trattamento, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati;
c) informazioni sui principi di funzionamento del meccanismo mediante il quale viene effettuato qualsiasi trattamento automatico dei dati relativi alla rispettiva persona;
d) informazioni sull'esistenza del diritto di intervento sui dati e sul diritto di opposizione, nonché le condizioni alle quali possono essere esercitati;
e) informazioni sulla possibilità di consultare il registro delle registrazioni del trattamento dei dati personali, previsto dall'art. 24, presentare un reclamo all'autorità di controllo, nonché rivolgersi al tribunale per fare appello alle decisioni dell'operatore, in conformità con le disposizioni della presente legge.

(2) L'interessato può richiedere all'operatore le informazioni fornite al par. (1), mediante una richiesta presentata in forma scritta, datata e firmata. Nella domanda il richiedente può indicare se desidera che le informazioni vengano comunicate a un indirizzo specifico, che può essere anche via e-mail o tramite un servizio di corrispondenza che assicurerà che la consegna venga effettuata solo personalmente.

(3) L'operatore è tenuto a comunicare le informazioni richieste, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in conformità con le possibili opzioni del richiedente espresse ai sensi del par. (2).

(4) Nel caso di dati personali relativi allo stato di salute, la richiesta di cui al par. (2) può essere introdotto dall'interessato direttamente o tramite un professionista medico che indicherà nella domanda la persona per conto della quale è stata introdotta. Su richiesta dell'operatore o dell'interessato la comunicazione di cui al par. (3) può essere fatto attraverso un quadro medico designato dall'interessato.

(5) Se i dati personali relativi allo stato di salute sono trattati ai fini della ricerca scientifica, se non vi è, almeno apparentemente, il rischio di violare i diritti dell'interessato e se i dati non sono utilizzati per la raccolta decisioni o misure nei confronti di una determinata persona, la comunicazione prevista al par. (3) può essere fatto anche in un termine superiore a quello previsto in tale paragrafo, nella misura in cui potrebbe influire sui buoni progressi o sui risultati della ricerca e non oltre il momento in cui la ricerca è completata. In tal caso, l'interessato deve aver espresso il proprio consenso esplicito e inequivocabile al trattamento dei dati ai fini della ricerca scientifica, nonché al possibile rinvio della comunicazione di cui al par. (3) per questo motivo.

(6) Le disposizioni del par. (2) non si applica quando il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente a fini giornalistici, letterari o artistici, se la loro applicazione fornirebbe indicazioni sulle fonti di informazione.

Il diritto di intervenire sui dati
Articolo 14
(1) Qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere dall'operatore, su richiesta e gratuitamente:
a) a seconda dei casi, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati il ​​cui trattamento non è conforme alla presente legge, in particolare di dati incompleti o inesatti;
b) a seconda dei casi, la trasformazione in dati anonimi di dati il ​​cui trattamento non è conforme alla presente legge;
c) notifica a terzi a cui sono stati comunicati i dati di qualsiasi operazione eseguita in conformità alla lettera. a) ob), se questa notifica non si rivela impossibile o non comporta uno sforzo sproporzionato rispetto al legittimo interesse che potrebbe essere leso.

(2) Per l'esercizio del diritto di cui al par. (1) l'interessato presenta all'operatore una richiesta in forma scritta, datata e firmata. Nella domanda il richiedente può indicare se desidera che le informazioni vengano comunicate a un indirizzo specifico, che può essere anche via e-mail o tramite un servizio di corrispondenza che assicurerà che la consegna venga effettuata solo personalmente.

(3) L'operatore è tenuto a comunicare le misure adottate ai sensi del par. (1), nonché, se applicabile, il nome della terza parte a cui sono stati comunicati i dati personali relativi all'interessato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in conformità con la possibile opzione del richiedente espressa ai sensi del par. (2).

Il diritto di opposizione
Articolo 15
(1) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi fondati e legittimi legati alla sua situazione particolare, in quanto dati che mirano a essere oggetto di trattamento, tranne nei casi in cui vi siano disposizioni legali contrarie. In caso di opposizione giustificata il trattamento non può più indirizzare i dati in questione.

(2) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, gratuitamente e senza alcuna giustificazione, al fatto che i dati a esso indirizzati sono trattati a fini di marketing diretto, per conto dell'operatore o di terzi, o di essere divulgati a terzi per tale scopo.

(3) Al fine di esercitare i diritti previsti al par. (1) e (2) l'interessato presenterà all'operatore una richiesta fatta in forma scritta, datata e firmata. Nella domanda il richiedente può indicare se desidera che le informazioni vengano comunicate a un indirizzo specifico, che può essere anche via e-mail o tramite un servizio di corrispondenza che assicurerà che la consegna venga effettuata solo personalmente.

(4) L'operatore è tenuto a comunicare all'interessato le misure adottate ai sensi del par. (1) o (2), nonché, se applicabile, il nome della terza parte a cui sono stati rivelati i dati personali relativi all'interessato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, rispetto alle possibili opzioni espresse dal richiedente secondo il par. (3).

eccezioni
Articolo 16
(1) Le disposizioni dell'art. 12, 13, dell'art. 14 paragrafo (3) e dell'art. 15 non si applica nel caso delle attività previste dall'art. 2 paragrafo (5) se la loro applicazione compromette l'efficacia dell'azione o l'obiettivo perseguito nel soddisfare le attribuzioni giuridiche dell'autorità pubblica.

(2) Le disposizioni del par. (1) sono strettamente applicabili per il periodo necessario a raggiungere l'obiettivo perseguito svolgendo le attività di cui all'art. 2 paragrafo (5).

(3) Dopo la cessazione della situazione che giustifica l'applicazione del par. (1) e (2) gli operatori che svolgono le attività previste dall'art. 2 paragrafo (5) adotterà le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti degli interessati.

(4) Le autorità pubbliche tengono traccia di tali casi e informano periodicamente l'autorità di controllo su come risolverli.

Il diritto di non essere soggetto a una decisione individuale
Articolo 17
(1) Ogni individuo ha il diritto di richiedere e ottenere:
a) il ritiro o l'annullamento di qualsiasi decisione che produca effetti legali nei suoi confronti, adottata esclusivamente sulla base del trattamento di dati personali, effettuata con mezzi automatici, progettata per valutare alcuni aspetti della sua personalità, quali competenza professionale, credibilità, comportamento o altri aspetti simili;
b) rivalutazione di qualsiasi altra decisione presa in merito, che la influisca in modo significativo, se la decisione è stata adottata esclusivamente sulla base di un trattamento di dati che soddisfa le condizioni stabilite nella lettera. a).

(2) Nel rispetto delle altre garanzie previste dalla presente legge, una persona può essere soggetta a una decisione della natura di cui al par. (1), solo nelle seguenti situazioni:
a) la decisione è presa nel quadro della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la richiesta di conclusione o esecuzione del contratto, presentata dall'interessato, sia stata soddisfatta o che siano state prese alcune misure appropriate, come la possibilità di sostenere il suo punto di vista , per garantire la difesa del proprio interesse legittimo;
b) la decisione è autorizzata da una legge che specifica le misure che garantiscono la difesa del legittimo interesse dell'interessato.

Il diritto di rivolgersi alla giustizia
Articolo 18
(1) Fatta salva la possibilità di presentare un reclamo all'autorità di controllo, le persone interessate hanno il diritto di rivolgersi alla giustizia per la difesa di tutti i diritti garantiti da questa legge, che sono stati violati.

(2) Chiunque abbia subito un infortunio a seguito del trattamento di dati personali, effettuato illegalmente, può rivolgersi al tribunale competente per la sua riparazione.

(3) Il tribunale competente è quello in cui il raggio territoriale domicilia il richiedente. La domanda del tribunale è esente dall'imposta di bollo.